in copertina foto via flickr
Tra le disposizioni che entreranno in vigore dal 4 maggio Conte ha dichiarato che ci sarà anche la possibilità di far visita ai congiunti. Ma non è chiaro, esattamente, chi siano i congiunti
Durante la conferenza stampa di domenica 26 aprile Conte ha introdotto la “fase 2” spiegando le disposizioni del governo contenute nel nuovo DPCM, che entreranno in vigore dal 4 maggio.
Tra le altre cose è previsto un allentamento delle restrizioni negli spostamenti all’interno della propria regione. Il Presidente del Consiglio ha anche sostenuto che sarà possibile far visita ai congiunti.
Conte ha spiegato: “aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, molti nuclei familiari, genitori con figli, figli e nipoti con nonni. Vogliamo quindi consentire loro delle visite ma attenzione saranno visite mirate, fatte nel rispetto delle distanze, con l’adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento. Non stiamo dicendo che sono d’ora in poi consentiti al 4 maggio party privati familiari, ritrovi di famiglia.”
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Fin da subito sono emerse però alcune perplessità riguardo l’utilizzo della parola “congiunti.” Chi è incluso in questa categoria? Alla voce “congiunto” viene associato da Treccani il termine di “parente.” Quindi le nuove disposizioni non permetterebbero di andare a trovare la propria compagna o il proprio fidanzato con la certezza di non rischiare alcuna multa.
Inoltre dal punto di vista normativo, in Italia, il codice penale e quello civile non definiscono con precisione il significato del termine “congiunto.”
Giovanni Francesco Basini spiegava qualche anno fa su CFnews, la rivista digitale di Cassa Forense, che “una definizione normativa generale di ‘prossimi congiunti’, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’art. 307 4° comma c.p., difatti, definisce i ‘prossimi congiunti’ (‘s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti’), e ciò, sì, in generale, ma soltanto ‘agli effetti della legge penale’. Al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di ‘prossimi congiunti’.”
Aggiornamento 28/04. Dopo le polemiche, la ministra De Micheli ha detto che nel novero dei “congiunti” rientrano tutte le persone “con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, anche se non formalizzati sul piano giuridico.” Ovviamente sarà impossibile per le autorità verificare la “stabilità” di una relazione affettiva, e la stessa De Micheli ha ammesso che “una dicitura così ampia chiama la responsabilità individuale delle persone.” Anche la ministra della Famiglia Bonetti ha chiarito, in un’intervista per HuffPost, che tra i “congiunti” rientrano anche fidanzati e coppie di fatto. Presto, comunque, dovrebbero arrivare le F.A.Q. ufficiali del governo per chiarire tutti i dubbi.